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Con la legge di bilancio 2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, viene innalzato a 85 mila euro il limite dei ricavi percepiti nell'anno precedente, condizione necessaria per il mantenimento del regime forfettario per i contribuenti, persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, introdotta dalla legge 190/2014.

La precedente soglia di 65.000 euro, è rimasta, quindi in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Per l'applicazione del regime forfettario, non serve esercitare alcuna opzione né serve presentare alcuna comunicazione. E' sufficiente essere in possesso dei requisiti.

Nel nostro caso, il lavoratore autonomo sportivo, può intraprendere la professione, ai fini fiscali, aprendo partita IVA con la sussistenza dei requisiti.

Altra questione, sarà poi l'esercizio della professione con i requisiti necessari di competenze e certificazioni che eviteranno l'abuso della stessa.

Attenzione ad eventuali clausole di esclusione per determinati soggetti. Sono infatti esclusi:

  • coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a meno che risiedano in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi 
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni o imprese ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente (attenzione quindi se siete soci, ad esempio di una SSDrl)
  • le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro, tranne nel caso in cui quel rapporto sia cessato e non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro.

L'attuale regime forfettario, per i lavoratori autonomi, possiamo considerarlo, di gran lunga, fatte le debite valutazioni dei diversi parametri di costi e ricavi iniziali e di gestione, quello con le migliori agevolazioni.

Infatti ai fini dei redditi:

- il reddito imponibile sarà calcolato in modo semplificato, con l'applicazione sui ricavi di un coefficiente di redditività e la possibilità di deduzione dei contributi previdenziali obbligatori;

- l'imponibile sopra riportato sarà tassato, normalmente al 15%, attraverso un'imposta sostitutiva dei redditi, IRAP ed addizionali varie

- per chi avvia un'attività ed è in possesso di determinati requisiti, sotto riportati, l'imponibile per i primi 5 anni, sarà tassato al 5%

  • non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni  (attenzione - l'attività sportiva svolta, in precedenza, pagata tramite i c.d. compensi sportivi, non rientra nelle casistiche riportate, in quanto redditi diversi, per cui si potrà beneficiare del 5% )
  • in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superano la soglia di accesso (ovvero 85mila euro).

- viene esclusa l'applicazione della ritenuta d'acconto sui ricavi (fatture emesse)

- non vengono applicate le ritenuta alla fonte per le somme erogate a terzi (salvo i casi equiparabili a lavoro dipendente ed assimilati)

Ai fini degli effetti IVA:

- non viene addebitata l’imposta sulle operazioni realizzate né verrà detratta l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, le fatture emesse saranno quindi senza IVA, evenienza molto gradita anche a controparti quali ASD in regimi semplificati, per cui l'IVA è solo un maggiore costo.

- esonero dalla liquidazione e dal versamento IVA e dalla presentazione della dichiarazione annuale nonché da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ovviamente si dovrà mantenere gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (in questo caso è molto utile il servizio di fatturazione elettronica da noi proposto)

- per le operazioni in reverse charge, si dovranno integrare le fatture e provvedere al versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo;

Per esigenze particolari, rimane aperta la possibilità di scelta di applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione sarà  vincolante per un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane un comportamento concludente, in merito.

La cessazione del regime, potrà avvenire:

- con ricavi/compensi superiori a 85mila euro ma entro i 100mila euro, nell'anno successivo

- con ricavi/compensi oltre i 100mila euro, nello stesso anno.